Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo IV - I Ministeri
Capo I - Il ministero degli affari esteri
1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.
2. Restano in vigore, per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 13
Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L. 11 agosto 2014, n. 125.
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