Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo IV - I Ministeri
Capo X - Il ministero del lavoro e delle politiche sociali 115
1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 116 .
2. [Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11] 117 .
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.
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