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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo IV - I Ministeri

Capo X bis - Ministero della salute 129

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 48 - Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 130

[1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPEL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico-sanitaria.

2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il diretto

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