Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo IV - I Ministeri
Capo XI - Ministero dell'istruzione e del merito 138
1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventotto, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. 140
Rubrica del capo sostituita dal D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 e successivamente dall'art. 2, comma 2, lett. d), D.L. 11.11.2022, n. 173, conv. con modif. da L. 16.12.2022, n. 204.
Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1.
Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. c), D.L. 11.11.2022, n. 173, conv. con modif. da L. 16.12.
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