Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo IV - I Ministeri
Capo II - Il Ministero dell'Interno
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque 18 .
2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Comma modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317.
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