Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)
Titolo IV - I Ministeri
Capo III - Il ministero della giustizia
1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità.
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Articolo sostituito, a far data dal 1° luglio 2004, dall'art. 1-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. da legge 26.2.2004, n. 45.
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