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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo IV - I Ministeri

Capo IV - Il Ministero della difesa

Art. 22 - Agenzia Industrie Difesa 26

1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.

26

Articolo così sostituito, a decorrere dal 9 ottobre 2010, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2118 e dell'art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

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