Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo IV - I Ministeri
Capo VI - Il Ministero delle imprese e del made in Italy 49
1. Il Ministero si articola in non più di nove direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.
2. Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 51
Rubrica sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. d), D.L. 11.11.2022, n. 173, conv. con modif. da L. 16.12.2022, n. 204.
Articolo modificato dall'art. 4-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
Comma così modificato dall'art. 2, comma 1
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