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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo IV - I Ministeri

Capo VI - Il Ministero delle imprese e del made in Italy 53

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 31 - Agenzia per le normative ed i controlli tecnici 54

[1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni

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