Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo IV - I Ministeri
Capo VI - Il Ministero delle imprese e del made in Italy 57
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia].
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