IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo IV - I Ministeri

Capo VIII - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 77

Art. 35 - attribuzioni 78

1. È istituito il ministero della transizione ecologica. 79

2. Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza energetica, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti, individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di en

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.