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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo IV - I Ministeri

Capo VIII - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 87

Art. 37 - Ordinamento

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci. 88 89

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

87

Rubrica del capo modificata dall'art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 11.11.2022 n. 176, conv. con modif. da L. 16.12.2022, n. 204.

88

Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1 e 2, D.L. 01.03.2021, n. 22, conv. con modif. da L. 22.04.2021, n. 55.

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