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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo I - Procedura di attuazione ed entrata in vigore

Art. 55 - Procedura di attuazione ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

- il ministero dell'economia e delle finanze;

- il ministero delle attività produttive;

- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- il ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- il ministero della salute;

b) sono soppressi:

- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- il ministero delle finanze;

- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- il ministero del commercio con l'estero;

- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;

- il ministero dell'ambiente;

- il ministero dei lavori pubblici;

- il ministero dei trasporti e della navigazione;

- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- il ministero della sanità;

- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il ministero della pubblica istruzione;

- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

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