Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Procedura di attuazione ed entrata in vigore
1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
- il ministero dell'economia e delle finanze;
- il ministero delle attività produttive;
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il ministero della salute;
b) sono soppressi:
- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- il ministero delle finanze;
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il ministero del commercio con l'estero;
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;
- il ministero dell'ambiente;
- il ministero dei lavori pubblici;
- il ministero dei trasporti e della navigazione;
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- il ministero della sanità;
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il ministero della pubblica istruzione;
- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
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