IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale

Sezione I - Ministero delle finanze

Art. 59 - Rapporti con le agenzie fiscali

1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione 164 .

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.