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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale

Sezione II - Le agenzie fiscali

Art. 61 - Princìpi generali

1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico 167 .

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

4. [La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali] 168 .

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