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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale

Sezione II - Le agenzie fiscali

Art. 66 - Statuti

1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato di gestione ed approvati con le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze. L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private 180 .

2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano princìpi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.

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