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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale

Sezione II - Le agenzie fiscali

Art. 67 - Organi

1. Sono organi delle agenzie fiscali:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

b) il comitato di gestione, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 181

c) il collegio dei revisori dei conti 182 .

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata 183 .

3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti t

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