Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale
Sezione II - Le agenzie fiscali
1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6 188 .
2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato di gestione subentranti 189 .
Comma modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.