Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Capo III - Disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, di politiche agricole
[1. Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.] 195
[2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.]
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