Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Capo III - Disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, di politiche agricole
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.
2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università
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