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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo III - Disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, di politiche agricole

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 77 - Disposizioni per l'università e la ricerca 199

[1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.]

199

Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 10, D.L. 09.01.2020, n. 1, conv. con modif. da L. 05.03.2020, n. 12.

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