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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo IV - Agenzia di protezione civile 202

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 80 - Vigilanza 203

[1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzi sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.

2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo].

202

L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D

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