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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo IV - Agenzia di protezione civile 206

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 82 - Organi 207

[1. Sono organi dell'agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.

3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.

4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della p

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