Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Capo IV - Agenzia di protezione civile 206
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Sono organi dell'agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.
4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della p
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