Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Capo IV - Agenzia di protezione civile 208
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. È presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentant
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