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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo IV - Agenzia di protezione civile 210

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 84 - Fonti di finanziamento 211

[1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;

b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;

c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;

d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;

e) proventi derivanti da entrate diverse.

2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica].

210

L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

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