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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 30.08.1999, n. 203 - S.O.)

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Capo IV - Agenzia di protezione civile 212

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 85 - Personale 213

[1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.

2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa].

212

L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

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