Decreto legislativo 30.07.1999, n. 303
Capo II - Norme di prima applicazione, transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.
2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.
3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.