Decreto legislativo 30.07.1999, n. 303
Capo II - Norme di prima applicazione, transitorie e finali
1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. All'articolo 5, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera:
"c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.".
3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Pr
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