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D.M. Pubblica istruzione 23.07.1999, n. 184

Legge n. 124/1999, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato. (G.U. 21.01.2000, n. 16)

Art. 11 -

Al fine di consentire alle autorità scolastiche locali l'adozione dei provvedimenti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA già assicurate dagli Enti Locali, viene effettuata d'intesa con gli Enti stessi una rilevazione delle posizioni individuali e convenzionali da acquisire. La rilevazione riguarderà anche l'utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

Al fine di monitorare le modalità del trasferimento previsto dal presente decreto, verrà costituita apposita commissione mista, con i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Lavoro e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, coordinata dal Ministero della P.I.

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