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D.M. Pubblica istruzione 23.07.1999, n. 184

Legge n. 124/1999, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato. (G.U. 21.01.2000, n. 16)

Art. 3 -

Gli Enti Locali provvederanno, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e Regioni e Autonomie locali, del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124. Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditori agli Studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.

Con successivo decreto del Ministro della P. I., di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del Comparto Scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, al sensi dell'art. 34 del D.L.vo n. 29/1993 e dell'art. 47 della L. n. 428/1990. Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditori.

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