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D.M. Pubblica istruzione 23.07.1999, n. 184

Legge n. 124/1999, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato. (G.U. 21.01.2000, n. 16)

Art. 4 -

Per l'a.s. 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di dotazione organica già degli Enti locali, sono conferiti, dagli Enti stessi per la durata necessaria. Gli Enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31.12. 1999.

Dal 1 gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessità della prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato, dai Provveditori agli Studi che, anche ai fini retributivi degli interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla scadenza.

Dal 1.1.2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno conferite dai competenti capi d'istituto. A tal fine, limitatamente alle figure professionali già degli Enti Locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il 31.8.1999.

Nella disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si provvederà alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA Enti Locali all'analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato.

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