IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Pubblica istruzione 23.07.1999, n. 184

Legge n. 124/1999, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato. (G.U. 21.01.2000, n. 16)

Art. 6 -

In considerazione del fatto che le categorie dei CCNL - comparto Enti Locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalità una pluralità di profili - che, comunque, includono anche funzioni previste nei profili statali - la corrispondenza è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli Enti Locali in sostituzione dello Stato.

Per il personale dipendente dagli Enti Locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza fra profili degli Enti Locali e quelli statali (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.

Il personale degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/99, la cui qualifica o profilo di appartenenza - in base a quanto stabilito nei precedenti commi - non trovino corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale, può optare, per la permanenza nell'ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l'ente locale di appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato nel presente decreto.

Il personale di cui al terzo comma del presente articolo potrà revocare l'opzione entro 30 giorni dagli esiti della contrattazione di cui al precedente art. 3.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.