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D.M. Pubblica istruzione 23.07.1999, n. 184

Legge n. 124/1999, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato. (G.U. 21.01.2000, n. 16)

Art. 9 -

Lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli Enti Locali alla data del 24.5.1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ai fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli Enti Locali competenti stipuleranno, entro il 31.12.1999, apposite convenzioni che individuino le modalità di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza dì singole istituzioni scolastiche.

Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli Enti Locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25.5.1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'Ente Locale in sostituzione dello Stato.

Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.

Ai lavoratori di cui al III e IV comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art.12 del D.L.vo 1.12.1997, n. 468 e dall'art. 45, VIII co, della legge 17.5.1999, n. 144 ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti alla attività svolta.

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