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D.M. MURST 27.07.1999

Modalità di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. (G.U. 02.08.1999, n. 179)

Art. 4 -

Per ogni Scuola di specializzazione, l'ammissione a ciascuna classe di abilitazione avviene attraverso la formulazione di una graduatoria, o eventualmente di più graduatorie in casi in cui la medesima classe sia attivata in più sedi, determinata per 70 punti su 100 dalla valutazione di una o più prove previste dal bando, eventualmente costituite da quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando stesso e per 30 punti su 100 dalla valutazione dei titoli indicati nel bando stesso.

Qualora vi sia un candidato che compare in posizione utile in più di una graduatoria, nelle graduatone diverse da quella in cui egli compare nella posizione più alta accede anche un ulteriore candidato.

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