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D.M. MURST 27.07.1999

Modalità di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. (G.U. 02.08.1999, n. 179)

Art. 5 -

Il bando per l'ammissione può, altresì, prevedere una fase di preselezione per il caso in cui il numero dei candidati superi il doppio dei posti disponibili nella Scuola di specializzazione.

La preselezione avviene mediante:

a) l'attribuzione di punteggi prefissati al voto di laurea, a risultati riportati in specifici esami di profitto, ad eventuali titoli di dottorati di ricerca, di altri diplomi di laurea o di altri diplomi di specializzazione, per un massimo complessivo di punti 30;

b) la valutazione delle risposte a quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando, per un massimo complessivo di punti 70.

A conclusione di tale preselezione viene individuato, mediante graduatoria, un numero di candidati da selezionare pari al doppio dei posti disponibili.

Il bando indica se, e in quale misura, il punteggio acquisito nella preselezione viene conteggiato ai fini della successiva graduatoria di ammissione. Qualora tale conteggio sia previsto, il bando opera una conseguente riduzione dei punteggi di cui all'art. 4.

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