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D.P.C.M. 21.07.1999, n. 305

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. (G.U. 06.09.1999, n. 209)

Art. 1 -

1. L'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.

2. L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, al sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

3. La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente certificante:

a) l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;

b) la data della dichiarazione sostitutiva, l'ente che ha effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;

c) l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo dichiarato è composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a cari

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