CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo II - Relazioni sindacali
1. L'Amministrazione scolastica, nazionale, regionale e provinciale, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'articolo 9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale A.T.A., dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.
2. Gli incontri per l'informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all'articolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelenca
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