CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo II - Relazioni sindacali
1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni sta
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