CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo II - Relazioni sindacali
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A livello nazionale di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
II - A livello di ufficio scolastico regionale e provinciale
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
- firmatarie del presente C.C.N.L.
III - A livello di istituzione scolastica
a) Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali: - dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7.8.1998 sulla costituzione delle RSU.
2. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione colletti
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