CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo III - Norme comuni
1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dell'attuazione di interventi integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.
2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.
3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta un'indennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del progetto stesso;
4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.
5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:
* i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;
* i criteri generali di verifica dei risultati in relaz
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