CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo III - Norme comuni
1. L'avvio dell'applicazione della legge 341/90 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta un'occasione per:
- un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti nel rispetto dell'autonomia universitaria appositi istituti contrattuali nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3.8.1998, n.315.
- valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.
In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:
a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;
b) le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università;
c) le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell'attività scolastica da parte dei docenti in formazione.
2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dell'orario di lavoro e l'utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dall'Amministrazione.
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