CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate. 17
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
4. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
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