CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali
1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dell'art. 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4.8.1995, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:
a. l'importo di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero dell'inflazione programmata sull'accessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità dell'anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dall'art.2, comma 9, della legge 450/97;
b. le risorse indicate dall'art.2, comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l'anno 2000;
c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazion
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