CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo VII - Disposizioni finali ed integrative
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l'orario giornaliero previsto dall'art. 104, 1° comma del D.Lgs. n. 297/94, ha diritto l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante assegnato al turno pomeridiano.
3. Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.
4. Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. n. 297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per q
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