CCNL 26.05.1999
Titolo I - Rapporto di lavoro
Capo VII - Disposizioni finali ed integrative
A - Il comma 10 dell'art. 19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre il mese di aprile.
B - Il comma 1 dell'art. 21 è così sostituito:
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento;
I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi d'Istituto.
C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:
2.
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