Circolare MPI 26.05.1999, prot. n. 38800
Dichiarazioni annuali ai fini fiscali - Modello 770/99.
In esito a vari quesiti pervenuti da parte degli uffici scolastici provinciali e dalle istituzioni scolastiche in merito ad alcune problematiche riguardanti la dichiarazione fiscale in oggetto si chiarisce quanto segue.
L'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 ha previsto, a decorrere dall'1.1.1999, nuove disposizioni sulla dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta; detto articolo sostituisce l'art. 4 del decreto legislativo n. 241 del 9.7.1997 già precedentemente sostitutivo dell'art. 7 del D.P.R. 600/73.
In forza della predetta norma i soggetti indicati nel Titolo III del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, sono tenuti a presentare annualmente una apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e dei premi dovuti all'INAIL, relativa a tutti i percipienti.
Con Decreto del Ministero delle Finanze del 2.3.1999, pubblicato sul S.O. della G.U. n. 53 del 5.3.1999, è stata approvata, con le relative istruzioni la dichiarazione modello 770/99, relativa all'esercizio 1998. In sintesi con il Mod. 770/99 il sostituto di imposta comunica all'Amministrazione finanziaria per ciascun dipendente i dati relativi alla tassazione dei redditi corrisposti ed i dati relativi ai contributi versati all'INPS.
I soggetti, obbligati a presentare la suddetta dichiarazione annuale, sono indicati al punto S l del citato decreto. Tra coloro che sono tenuti a presentare il mod. 770/99 figurano le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano anche le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29.9. 1973, n. 600, e che da quest'anno non presentano più gli elenchi dei percipienti.
Rientrano in questa tipologia tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative.
Al punto S 1 delle istruzioni è precisato, peraltro, che i soggetti
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