Circolare PCM 28.05.1999, n. 4
Decreto del presidente della repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 "Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti". Primi criteri e modalità per la trasmissione dei dati relativi al ruolo unico ed alla banca dati informatica. (G.U. 23.12.1999, n. 300)
Alle Amministrazioni dello Stato
Alle Aziende autonome dello Stato
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 maggio 1999 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 26 febbraio 1999, recante la "Disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti".
Con l'entrata in vigore dell'indicato regolamento si attivano per le amministrazioni interessate una serie di adempimenti procedurali, in relazione ai quali si rendono necessari taluni chiarimenti.
Entrata in vigore
L'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 espressamente dispone la soppressione dei ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e la conseguente cessazione degli effetti connessi alla appartenenza ad un ruolo, dalla data del 10 giugno 1999, di entrata in vigore del regolamento. Il medesimo art. 5, individua i termini per l'inserimento dei dati relativi al ruolo unico ed alla banca dati informatica. I tempi di inserimento dei dati nel ruolo unico e nella banca dati, più lunghi rispetto a quelli previsti per la soppressione dei singoli ruoli, non alterano il sistema. Mentre i primi attengono a meri aspetti procedurali riguardanti la trasmissione dei dati, i secondi regolano gli aspetti sostanziali della soppressione dei singoli ruoli. La funzionalità del sistema relativo al ruolo unico non si basa su graduatorie, come si evince dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che, nel fissare i criteri per il conferimento degli incarichi, non fa riferimento ad anzianità di sorta. La soppressione dei singoli ruoli dalla data di entrata in vigore del regolamento consente di avviare senza rinvii il nuovo
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.