Decreto legislativo 11.05.1999, n. 135
Capo II - Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:
a) volti all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;
c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato.
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