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Decreto legislativo 11.05.1999, n. 135

Disposizioni integrative della L. 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. (G.U. 17.05.1999, n. 113)

Capo II - Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico

Art. 18 - Interruzione volontaria della gravidanza.

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per:

a) la gestione dei consultori familiari;

b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza.

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