Decreto legislativo 11.05.1999, n. 135
Capo II - Individuazione di alcune rilevanti finalità di interesse pubblico
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, anche quelli svolti al fine di:
a) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;
c) curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
d) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare la tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.